La sospensione a zero ore deve riguardare un periodo minimo, per anno solare, di 40 ore consecutive e un periodo massimo di 360 ore elevabili a 480 nei casi di comprovata e continuativa necessità con un ulteriore accordo sindacale. La prima richiesta di intervento non potrà comunque superare le 160 ore e dovrà essere comunicata preventivamente all’Ente Bilaterale interessato al fine di favorire l'uso di strumenti contrattuali alternativi. L'erogazione relativa alle sospensioni è da calcolare su base triennale e per un monte complessivo di 800 ore sulla base dei tetti annuali.
Il fondo per il sostegno al reddito realizzato in Toscana si basa sui principi della solidarietà e mutualità, pertanto gli interventi previsti dal regolamento sono garantiti nei limiti del piano finanziario triennale.
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