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Prestazioni a favore dei Lavoratori - Articolo 9 

  1. Integrazione nella misura dell'80% della retribuzione netta per le ore di sospensione fino ad un massimo di 240 ore nell'arco dell'anno solare e sulla base delle disponibilità del budget per i seguenti motivi
    • eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività;
    • calamità naturali;
    • interruzioni delle erogazioni delle fonti energetiche, causata da fattori e soggetti esterni all'impresa
    • difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite, dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
    • interruzione del ciclo produttivo per cause accidentali. Ciò a condizione che la causa sia chiaramente documentata e determini una sospensione dell'attività produttiva non ripristinabile nell'arco delle 8 (otto) ore lavorative.
  2. Integrazione per riduzioni dell'orario di lavoro a seguito della stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'art.5 della Legge 19.7.1993 n.236 tesi ad evitare la riduzione del personale secondo criteri e modalità di seguito elencati:
    • 40% della retribuzione per un massimo di 520 ore a lavoratore
    • 12.50% della retribuzione per ulteriori periodi fino ad un massimo di 24 mesi
  3. Integrazioni per sospensioni dell'attività dovute a difficoltà di breve durata legate al sistema economico e/o ai processi produttivi secondo criteri e modalità di seguito elencati:
    • per le prime 40 ore per, tutti i dipendenti, il 50% della retribuzione, per le ore successive, nei limiti di cui di seguito:
    • per i dipendenti aventi diritto alla disoccupazione ordinaria: 20%;
    • per i dipendenti che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria: 50%;
    • per i dipendenti con professionalità elevate inquadrate in livelli non inferiori allo specializzato aventi diritto alla disoccupazione ordinaria: 40%.

La sospensione a zero ore deve riguardare un periodo minimo, per anno solare, di 40 ore consecutive e un periodo massimo di 360 ore elevabili a 480 nei casi di comprovata e continuativa necessità con un ulteriore accordo sindacale. La prima richiesta di intervento non potrà comunque superare le 160 ore e dovrà essere comunicata preventivamente all’Ente Bilaterale interessato al fine di favorire l'uso di strumenti contrattuali alternativi. L'erogazione relativa alle sospensioni è da calcolare su base triennale e per un monte complessivo di 800 ore sulla base dei tetti annuali.

Il fondo per il sostegno al reddito realizzato in Toscana si basa sui principi della solidarietà e mutualità, pertanto gli interventi previsti dal regolamento sono garantiti nei limiti del piano finanziario triennale.

Se vuoi saperne di più consulta il testo integrale del Regolamento

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