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A partire dal 1 gennaio 2004 il Regolamento si intende integrato dalla delibera della Consulta tecnica applicativa dell' Accordo delle Parti Sociali del 30 ottobre 2003
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Articolo 1
Le aziende artigiane in applicazione dell'accordo Interconfederale del 21 Luglio 1988, sono tenute ad iscriversi all'E.B.Re.T. inviando una scheda contenente i propri dati e versando la quota d'iscrizione annuale nei termini e nell'importo che saranno stabiliti anno per anno dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Parti Sociali. |
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Articolo 2
Il Piano economico-finanziario triennale previsto dall'art. 14 dello Statuto dell'E.B.Re.T. dovrà prevedere la piena correlazione tra importo dei contributi versati dalle aziende e prestazioni erogate alle aziende e ai dipendenti, finanziamento degli sportelli territoriali, costi degli investimenti, spese di gestione e finanziamento della Consulta Tecnica. |
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Articolo 3
Gli scostamenti tra il piano economico-finanziario triennale previsto dall'art. 14 dello Statuto dell'Ebret ed i consuntivi economici e di cassa, non sono ammessi se non autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e dovranno trovare necessariamente copertura finanziaria in risorse reperite in ossequio dell'art. 6 dello Statuto e tenendo conto dello spirito solidaristico dell'Ente, o liberando risorse, all'interno del budget annualmente definito e destinate originariamente a finanziare altre uscite. |
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Articolo 4
Il finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 4 dello Statuto dell'Ebret dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dal piano economico e finanziario triennale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dalle specificità degli sportelli territoriali e dalle necessità individuate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ebret, anche per migliorare la funzionalità degli sportelli e finanziare programmi condivisi tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3 in termini di copertura finanziaria. |
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Articolo 5
La quota d'iscrizione annuale è riferita ad ogni singolo dipendente e deve essere calcolata sulla base dei lavoratori occupati nell'impresa al 30 Novembre dell'anno di contribuzione. Il versamento della quota annuale dovrà avvenire entro il 31 Dicembre di ciascun anno, nei conti correnti bancari e/o postali che saranno comunicati alle imprese entro il 15 ottobre, e inviando contestualmente all'Ebret l'elenco anagrafico dei dipendenti a cui si riferisce la contribuzione |
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Articolo 6
In caso di tardivo versamento della quota, oltre alle eventuali azioni di cui al seguente articolo, l'eventuale diritto ad usufruire delle prestazioni del presente regolamento maturerà a partire dal 61° giorno successivo al versamento della quota medesima. |
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Articolo 7
Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee e/o inesatte che dovessero risultare dai controlli eseguiti su iniziativa dell'Ente. In caso di dolo o colpa grave sarà cura del Consiglio di Amministrazione dell'Ente esperire tutte le azioni ritenute necessarie per la reintegrazione dei danni eventualmente subiti, oltre alla comunicazione alle competenti autorità di fatti penalmente rilevanti. Per tutti i casi nei quali la documentazione sia incompleta si adotteranno i comportamenti e le procedure previste dall'apposito Vademecum allegato al presente regolamento. |
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Articolo 8
Ai fini delle comunicazioni relative all'ottenimento delle prestazioni sarà possibile, da parte delle imprese, usufruire dell'autocertificazione nei modi previsti dal presente regolamento e dal Vademecum allegato che sarà distribuito a cura dell'Ente. Presso l'E.B.Re.T. è istituita l'anagrafe delle aziende iscritte e dei relativi dipendenti, nei modi e termini previsti dalla legge sulla privacy. Tale anagrafe riporterà per le aziende anche i contributi versati e le prestazioni ottenute e per i lavoratori anche gli importi erogati per il sostegno al reddito nelle forme previste dal presente regolamento. |
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Articolo 9 - Prestazioni a favore dei dipendenti
L'E.B.RE.T. corrisponde integrazione nei casi di riduzione o di sospensione del lavoro, per la durata, le modalità, la percentuale di intervento secondo i criteri di seguito elencati:
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possono richiedere le prestazioni dell'E.B.RE.T. le aziende aderenti da almeno due anni ed in regola con i versamenti dell'anno a cui si riferisce la prestazione. Possono inoltre richiedere le prestazioni le aziende nei cui confronti l'obbligo di iscrizione sia insorto nell'anno e che abbiano provveduto al relativo versamento.
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sono beneficiari delle prestazioni i lavoratori in forza all'azienda al momento della richiesta. Il trattamento di integrazione non è cumulabile con quello di malattia, di infortunio, di maternità e di congedo matrimoniale. Per i lavoratori part-time le prestazioni vengono proporzionalmente rapportate all'orario di lavoro svolto. Per gli apprendisti la prestazione sarà proporzionata in base alla loro retribuzione.
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sono integrabili le riduzioni e sospensioni dovute a:
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eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività; |
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calamità naturali; |
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interruzioni delle erogazioni delle fonti energetiche, causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; |
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difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite, dovute a fattori e soggetti esterni nonlegati al sistema economico, produttivo e di mercato; |
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interruzione del ciclo produttivo per cause accidentali. Ciò a condizione che la causa sia chiaramente documentata e determini una sospensione dell'attività produttiva non ripristinabile nell'arco delle 8 (otto) ore lavorative. |
Le prestazioni sono erogabili nelle misure e con le modalità di seguito elencate:
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L'intervento potrà durare fino ad un massimo di 240 ore nell'arco dell'anno solare e sulla base delle disponibilità del budget.
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La garanzia del salario sarà assicurata nella misura dell'80% della retribuzione netta per le ore di sospensione.
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Le richieste di intervento, redatte sull'apposito modello, dovranno pervenire alla sede dell'E.B.RE.T., anche tramite gli enti bilaterali territoriali, pena la decadenza, entro la fine della settimana successiva a quella di inizio dell'evento. In caso di invio tramite Raccomandata A.R., vale la data del timbro postale di spedizione. Ciascuna domanda non potrà comprendere un periodo superiore a 80 ore. Eventuali successive domande dovranno pervenire all'E.B.RE.T. negli stessi termini e modalità di cui sopra. Le domande dovranno essere controfirmate da almeno un terzo dei dipendenti in forza e dai rappresentanti sindacali di bacino. Le festività infrasettimanali sono a carico dell'azienda.
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Sono integrabili le riduzioni dell'orario di lavoro a seguito della stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'art.5 della Legge 19.7.1993 n.236 tesi ad evitare la riduzione del personale secondo criteri e modalità di seguito elencati:
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previo accordo sindacale a livello di bacino l'E.B.RE.T. eroga una quota della retribuzione persa per le ore di sospensione o riduzione dell'orario pari al 40% per un massimo di 520 ore a lavoratore e del 12,50% per ulteriori periodi e fino ad un massimo di 24 mesi complessivi così come previsto dall'art.5 Legge 236/93;
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le misure dell'intervento sopra descritte sono riferite ad anno solare. Tale norma non è applicabile nei casi in cui sia chiaramente individuabile che gli interventi richiesti siano riconducibili ad un unico evento;
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il periodo interessato dal contratto di solidarietà non potrà essere inferiore a 2 (due) settimane e superiore a 6 (sei) mesi, comunque eventualmente prorogabile a seguito di ulteriore accordo sindacale. La riduzione dell'orario di lavoro nel periodo sopra indicato dovrà essere almeno pari a 40 ore per ogni singolo lavoratore interessato. In sede di stesura degli accordi sindacali si dovrà prevedere l'utilizzazione preventiva delle ex festività, del Rol e delle ferie residue dell'anno precedente;
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le richieste di intervento dovranno pervenire alla sede dell'E.B.RE.T., anche tramite gli enti territoriali, pena la decadenza entro 15 giorni dalla data stipulata dell'accordo sindacale. In caso di invio tramite posta, vale la data del timbro di spedizione. Alla richiesta di intervento si dovrà allegare fotocopia dei versamenti all'E.B.RE.T. e dell'accordo sindacale.
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verificata la sussistenza dei requisiti l'E.B.RE.T. certifica l'accoglimento della domanda ed il relativo diritto a beneficiare dell'intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto. Nel caso che l'accordo sindacale preveda una riduzione o sospensione per un periodo superiore al mese, si erogheranno quote mensili a titolo di acconto dell'intervento. Per la determinazione di detti acconti l'impresa dovrà presentare all'E.B.RE.T. la sola copia del foglio presenze, da cui risulti la riduzione dell'orario di lavoro. In fase di conguaglio, da effettuarsi congiunta, mente ai conteggi relativi all'ultimo mese interessato alla riduzione, le imprese dovranno presentare anche i cedolini paga relativi a tutto il periodo e a tutti i lavoratori interessati al contratto di solidarietà. L'intervento a conguaglio sarà erogato entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione di cui sopra.
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le imprese verseranno all'E.B.RE.T., congiuntamente all'erogazione dell'intervento previsto, un contributo addizionale pari al 5% dell'intervento stesso. Le imprese che non rientrano nella casistica prevista dalla lettera a) del presente articolo potranno usufruire delle prestazioni, trascorsi 60 giorni dalla data del versamento associativo all'E.B.RE.T., con un assoggettamento al contributo addizionale nella misura del 25% dello stesso intervento.
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Sono integrabili, inoltre, le sospensioni dell'attività che possono interessare tutti o parte dei lavoratori dovute a difficoltà di breve durata legate al sistema economico e/o ai processi produttivi secondo criteri e modalità di seguito elencati:
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La sospensione tende a creare condizioni utili al mantenimento della continuità del rapporto lavorativo.
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Al fine di favorire l'uso degli strumenti contrattuali alternativi alla sospensione e per poter aver diritto all'attivazione delle procedure di sospensione, escluso casi eccezionali e documentati, à necessaria la comunicazione preventiva da parte dell'azienda all'Ente Bilaterale interessato.
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L'erogazione relativa alle sospensioni è da calcolare su base triennale e per un monte complessivo di 800 ore sulla base dei tetti annuali indicati al successivo punto 5.
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L'E.B.RE.T. eroga, per le ore perse, una percentuale della retribuzione ordinaria in vigore al momento della sospensione del lavoratore, nelle seguenti misure: per le prime 40 ore: per tutti i dipendenti il 50%; per le ore successive, nei limiti di cui di seguito:
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per i dipendenti aventi diritto alla disoccupazione ordinaria: 20%;
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per i dipendenti che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria: 50%;
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per i dipendenti con professionalità elevate inquadrate in livelli non inferiori allo specializzato aventi diritto alla disoccupazione ordinaria: 40%.
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La sospensione a zero ore deve riguardare un periodo minimo, per anno solare, di 40 ore consecutive e un periodo massimo di 360 ore elevabili a 480 nei casi di comprovata e continuativa necessità con un ulteriore accordo sindacale. La prima richiesta di intervento non potrà comunque superare le 160 ore e dovrà essere comunicata preventivamente all'Ente Bilaterale interessato al fine di favorire l'uso di strumenti contrattuali alternativi alla sospensione e in sede di definizione degli accordi verificare che siano state utilizzate le ex festività, il Rol e le ferie residue dell'anno precedente.
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Le ore indennizzate per tali sospensioni in caso di precedente o successivo contratto di solidarietà di cui all'art.5 comma 8 legge 236/93 vengono conteggiate nel tetto delle 520 ore previste nel presente articolo alla lettera D.
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La domanda di tali prestazioni deve essere effettuata previo accordo sindacale a livello di bacino e corredata di tutti gli elementi necessari alla valutazione della domanda stessa. L'accordo sindacale deve intervenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'impresa alle parti. Le richieste di intervento dovranno pervenire alla sede dell'Ebret, anche tramite gli enti territoriali entro 15 giorni dalla data della stipula dell'accordo sindacale.
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La domanda di intervento superiore alle 40 ore e nei limiti di sopra riportati deve essere conseguente all'attivazione delle procedure previste dal collocamento per l'indennità ordinaria di disoccupazione.
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Il fondo per il sostegno al reddito realizzato in Toscana si basa sui principi della solidarietà e mutualità, pertanto gli interventi previsti dal presente regolamento sono garantiti nei limiti del piano finanziario triennale di cui all'art. 2 del presente regolamento e dell'art. 6 comma 1 dello Statuto dell'E.B.Re.T.
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L'E.B.RE.T. si riserva, quando lo ritenga necessario, la facoltà di accertare tramite persona delegata dal Consiglio di Amministrazione la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonchè la possibilità di richiedere in visione le scritture relative all'amministrazione del personale.
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Le decisioni in merito alle domande presentate sono di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'E.B.RE.T. Le richieste saranno evase in ordine di arrivo, rispetto al protocollo dell'Ebret fino ad esaurimento dei budget stabiliti dal piano triennale. |
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Articolo 10 - Prestazioni a favore delle imprese.
L'E.B.RE.T. interviene a sostegno degli artigiani e delle imprese con prestazioni secondo i criteri e le modalità di seguito elencate:
- Possono richiedere le prestazioni le aziende aderenti da almeno due anni ed in regola con i versamenti, possono inoltre richiedere le prestazioni le aziende nei cui confronti l'obbligo di iscrizione sia insorto nell'anno e che abbiano provveduto al relativo pagamento.
- Le motivazioni che danno diritto alle prestazioni e i relativi importi sono i seguenti:
- ripristino del ciclo produttivo, interrotto per cause previste dall'art. 9 lettera C, fino ad un massimo del 30% delle spese previste nella domanda e per un importo massimo di 5.164 €
- interventi per l’innovazione tecnologica dell’impresa nella misura del 10% dei costi sostenuti e per un importo massimo di 2.582 €.
- interventi per la certificazione di qualità nella misura del 10% dei costi sostenuti e per un importo massimo di 5.164 €.
- per la promozione e/o internazionalizzazione delle aziende nella misura del 10% dei costi sostenuti e per un importo massimo di 2.582 €.
- Interventi per l’aggiornamento formativo di titolari, soci e collaboratori nella misura di un contributo ad azienda di 200 € per imprese dei settori contrattuali di : acconciatura – estetica, riparazione veicoli, impiantistica, nonché delle imprese femminili così come definite ai sensi dell’Articolo 2 della legge 215/92.
Le domande relative alle prestazioni redatte secondo i criteri previsti nel vademecum, dovranno pervenire alla sede dell'E.B.RE.T., anche tramite gli enti bilaterali territoriali. Le domande dovranno essere accompagnate da una relazione che illustri dettagliatamente le motivazioni per cui si richiede l'intervento, le caratteristiche tecniche dello stesso, i tempi di ripresa dell'attività (solo per il primo capoverso del punto b) e i relativi costi opportunamente documentati. Le aziende che hanno beneficiato di un intervento relativo ai punti 1 – 2 – 3 e 4 del comma b del presente articolo non potranno presentare ulteriore richiesta, per la stessa motivazione, sia per l'anno solare cui l'intervento si riferisce, sia per quello successivo. Le aziende che hanno beneficiato di un intervento relativo al punto 5 del comma b) del presente articolo non potranno presentare ulteriore richiesta, per la stessa motivazione, sia per l'anno solare cui l'intervento si riferisce, sia per i due anni successivi. Le richieste saranno evase in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei rispettivi budgets i cui importi saranno stabiliti dal piano triennale.
L'E.B.RE.T. si riserva, quando lo ritenga necessario, la facoltà di accertare tramite persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili. Si riserva altresì anche la facoltà di ridurre l'importo richiesto. Il Consiglio di Amministrazione esaminerà le domande presentate entro il primo consiglio di amministrazione a ciò dedicato, deliberando quali possono essere ammesse a contributo. Il Consiglio di Amministrazione provvederà quindi a ripartire le risorse disponibili al 31.12 dell'anno precedente fra le imprese ammesse al contributo. |
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Articolo 11 - Carattere delle erogazioni
Le erogazioni dell'E.B.RE.T di cui agli artt. 9 e 10 hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano il solo Ebret ad intervenire nei casi indicati e nelle modalità fissate nel presente regolamento, nel limite delle disponibilità economiche previste dai piani triennali. Le provvidenze di cui all'art. 9 verranno erogate dall'Ebret all'impresa entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati. In caso di non accoglimento della domanda, l'EBRET dovrà comunicare i motivi all'impresa e all'Ente Bilaterale provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. |
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Articolo 12 - Norme conclusive
Quanto non previsto dal presente Regolamento sarà disciplinato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ebret. |
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